Notevole è l’esperienza maturata dai Professionisti in ambito di diritto penale societario e diritto fallimentare.
Lo Studio ha assistito in innumerevoli processi Curatele fallimentari costituite parte civile, imprenditori imputati di reati in materia di bancarotta, amministratori, sindaci, consiglieri di amministrazione, sindaci di società accusati di falso in bilancio e reati societari.
L’assistenza è estesa non solo alla fase di merito, ma anche alla fase cautelare qualora fosse disposto il sequestro o la confisca del prezzo o del profitto del reato.
Nell’ assolvimento del mandato difensivo, lo Studio si avvale di consulenti scelti tra professionisti con elevata esperienza nella materia del diritto commerciale.
Approfondisci
I “reati fallimentari” sono disciplinati dal Regio Decreto 16 marzo 1942 n.267, comunemente noto con il nome di “Legge Fallimentare”.
Si tratta di fatti penalmente rilevanti posti in essere dall’imprenditore commerciale o da altri soggetti, in un periodo antecedente alla dichiarazione di fallimento o durante il corso della procedura concorsuale.
La figura di maggiore interesse tra i reati fallimentari è la c.d. bancarotta.
Generalmente, la si descrive come la condotta posta in essere dall’imprenditore – ovvero da altri soggetti che abbiano con l’imprenditore una relazione qualificata – che determina un pregiudizio dei creditori dell’impresa.
Tale pregiudizio è destinato ad assumere rilievo penale in esito all’apertura di una procedura concorsuale.
In relazione all’autore del reato, la bancarotta può essere:
- propria, se il soggetto attivo è lo stesso imprenditore dichiarato fallito;
- impropria (o societaria), se l’autore della condotta è soggetto diverso dall’imprenditore dichiarato fallito.
In base alla natura della condotta, si distingue la bancarotta semplice da quella faudolenta.
Nell’ipotesi di bancarotta semplice, il soggetto dichiarato fallito non si comporta in modo da arrecare intenzionalmente danno ai creditori. Dalla sua condotta, tuttavia, emerge una gestione scriteriata e imprudente dell’attività imprenditoriale.
Al contrario, la bancarotta fraudolenta si caratterizza per la frode, commessa dall’imprenditore o dalla società, diretta ad aggravare il proprio stato d’insolvenza a suo esclusivo vantaggio e in danno delle legittime pretese avanzate dai creditori.
Gli interpreti distinguono:
- bancarotta per distrazione, laddove l’imprenditore o l’amministratore della società sottrae, distrae, nasconde o distrugge beni e risorse finanziarie dal proprio patrimonio o da quello collettivo per arricchire se stesso, privando nel contempo i creditori di qualsiasi forma di garanzia patrimoniale su cui soddisfarsi;
- bancarotta preferenziale, quando il soggetto o la società dichiarati falliti pagano solo alcuni dei creditori a danno degli altri, così violando il principio della c.d. par condicio creditorum;
- bancarotta documentale, integrata dalla condotta dell’imprenditore che falsifica, distrugge o sottrae i libri contabili al fine di procurarsi un ingiusto profitto, danneggiando nel contempo i suoi creditori.